ART. 1 DENOMINAZIONE
E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
- E' costituita
l' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI TEATRALI
& SPETTACOLO" o in breve "A.N.A.T.
& SPETTACOLO".
- L' A.N.A.T.
& SPETTACOLO svolge la sua attività sia in
territorio nazionale che internazionale ed ha la
sua sede legale in Roma, attualmente alla
Circonvallazione Clodia n. 127.
- L'associazione
non ha fini di lucro e non può avere vincoli con
partiti o movimenti politici.
- Ad essa è
conferito il mandato senza rappresentanza, che
viene esercitato dall'associazione a titolo
gratuito in quanto connesso alla propria
attività.
ART. 2
FINALITA'
L'A.N.A.T. &
SPETTACOLO, nell'interesse generale degli operatori
rappresentati, si prefigge di:
- promuovere e
tutelare gli interessi morali, sociali ed
economici nei confronti di qualsiasi organismo,
sia pubblico che privato ;
- favorire le
relazioni tra gli associati per lo studio e la
risoluzione dei problemi di comune interesse ;
- valutare e
risolvere problemi di carattere organizzativo,
economico e sociale ;
- promuovere e
concorrere ad attuare qualsiasi iniziativa che
tenda a curare l'assistenza dei soci nonché il
loro incremento e miglioramento ;
- raccogliere
ed elaborare elementi, notizie e dati relativi a
questioni interessanti l'attività degli
associati ;
- assistere e
rappresentare gli associati nella stipulazione di
contratti collettivi integrativi e/o nelle
promozione di ogni altra impresa od accordo di
carattere economico finanziario ;
- organizzare
convegni, manifestazioni e corsi di formazione
sia a livello nazionale che internazionale ;
- provvedere a
tutte quelle altre incombenze che venissero ad
essa attribuite per legge e per norma assimilate
;
- designare e
nominare propri rappresentanti o delegati in
enti, organi o commissioni ove tale
rappresentanza sia richiesta o ammessa ;
- può
iscriversi con decisione assembleare a
federazioni di categoria del mondo dello
spettacolo purché abbiano carattere di assoluta
apartiticità.
ART. 3 DURATA
La durata è a
tempo indeterminato. L'Associazione può essere sciolta
su delibera dell'Assemblea straordinaria, che dispone
circa la liquidazione e la destinazione del patrimonio
sociale.
ART. 4
ASSOCIATI
Possono aderire
all'A.N.A.T. le persone fisiche o loro collaboratori che
esplichino professionalmente, in via esclusiva o
costante, l'attività di agenti teatrali, nonché quella
di operatore dello spettacolo (organizzatore, management,
segreteria artistica, impresario, ecc.). Gli associati si
distinguono in tre categorie :
- Soci Ordinari
i quali hanno l'obbligo di versare le quote nelle
misure stabilite annualmente dal Consiglio
Direttivo e partecipano ai risultati economici
gestionali : tutte le quote affluiscono al fondo
gestione ;
- Soci Onorari
i quali non hanno obblighi di versamento di quote
sociali e non partecipano ai risultati economici
di gestione ;
- Soci
Fondatori sono coloro i quali hanno costituito
l'associazione. Detti soci per il primo anno di
attività, onde consentire l'avviamento
dell'associazione stessa, ricoprono la funzione
di diritto di membri del Consiglio Direttivo. Il
successivo Consiglio Direttivo sarà nominato
dall'Assemblea, come previsto dal presente
Statuto. Tutto quanto concerne l'attività
associativa deve essere considerato, da ogni
associato con la dovuta riservatezza ed
interpretato ed attuato con spirito di leale
collaborazione nel comune interesse. Il
comportamento degli Associati deve essere
conforme alle regole della correttezza e della
buona fede. In particolare gli Associati si
impegnano al rispetto dei principi etici della
professione. Le deliberazioni adottate dall
`Assemblea obbligano ed impegnano tutti i membri
dell'Associazione, anche se assenti, dissenzienti
o astenuti dal voto. Gli Associati che non
intendano conformarsi alle deliberazioni
dell'Assemblea hanno l'obbligo di manifestare
tale loro volontà nella stessa seduta
assembleare in cui dette deliberazioni sono
adottate (ovvero, se assenti, con lettera
raccomandata inviata al Presidente entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione formale della
deliberazione) e di recedere dall'Associazione
entro lo stesso termine, secondo le modalità e
gli effetti stabiliti al successivo art. 6. In
caso di mancata manifestazione del recesso di cui
al capoverso che precede entro il perentorio
termine sopra stabilito, l'associato è tenuto a
conformarsi alla deliberazione adottata.
ART. 5 ADESIONE
: MODALITA' E CONDIZIONI
- Per acquisire
la qualifica di associato occorre presentare
domanda di ammissione sottoscritta dal titolare o
dal legale rappresentante dell'impresa corredata
dal certificato generale del Casellario
Giudiziale indirizzata al Consiglio Direttivo
dell'Associazione, il quale delibera, entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda
stessa, a propria discrezione e senza obbligo di
motivazione.
- Il parere del
Consiglio Direttivo sarà notificato con lettera
raccomandata entro quindici giorni dalla
deliberazione.
- Contro la
delibera del Consiglio Direttivo è ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla relativa
comunicazione, al Collegio dei Probiviri che
decide inappellabilmente dandone comunicazione
agli interessati.
- L'adesione
impegna l'associato ad accettare tutte le norme
del presente statuto e delle sue eventuali
successive modifiche, nonché l'impegno al
pagamento, entro il trenta gennaio di ogni anno
sociale, delle quote associative da stabilirsi
nell'assemblea annuale ordinaria di approvazione
del bilancio.
- L'adesione
all ?Associazione ha la durata di un anno e si
intende tacitamente rinnovata di anno in anno se
non viene disdettata dall'associato con lettera
raccomandata almeno trenta giorni prima di ogni
scadenza.
- Non possono
essere ammessi alla presente Associazione gli
iscritti ad altre associazioni aventi oggetto
analogo.
ART. 6
DECADENZA E RECESSO
La qualità di
socio si perde :
- per recesso,
che ha effetto dal momento della relativa
dichiarazione dell'associato, da manifestarsi per
iscritto ;
- per perdita
dei requisiti richiesti all'art. cinque dello
Statuto per l'ammissione e la permanenza
nell'associazione. L'accertamento della perdita
di tali requisiti compete al Consiglio Direttivo
e produce i suoi effetti al momento della
relativa delibera ;
- per
esclusione che può avere luogo in caso di :
- mancato
pagamento delle quote o dei contributi di
cui all'art.diciannove, decorso
infruttuosamente il termine di sessanta
giorni dalla relativa messa in mora ;
- gravi
inadempienze agli obblighi associativi
accertate dal Consiglio Direttivo. La
verifica di tali circostanze compete al
Consiglio Direttivo e produce i suoi
effetti al momento della relativa
delibera ;
- indegnità
morale o comportamenti in contrasto con i
doveri di solidarietà o di correttezza
derivanti dal vincolo associativo.
- Per
scioglimento dell'Associazione deliberato dall
`Assemblea straordinaria. La perdita della
qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni
diritto sul patrimonio sociale In tutte le
ipotesi di cui al presente articolo l'associato
uscente è tenuto a soddisfare senza indugi le
obbligazioni pecuniarie pendenti nei confronti
dell'Associazione, incluse quelle di competenza
dell'intero esercizio finanziario in corso. In
caso di pendenza di procedimento penale a carico
di un associato per violazione della L. n.
406/1981, è in facoltà del Consiglio Direttivo
di sospenderlo cautelativamente sino all'esito
del procedimento stesso.
ART. 7 SANZIONI
I gradi della
sanzione applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta
del Consiglio dei Probiviri, per i casi di violazione
statutaria, sono nell'ordine :
- la
deplorazione scritta ;
- la
sospensione ;
- la decadenza.
ART. 8 ORGANI
Sono organi
dell'Associazione :
- l'Assemblea
Generale degli associati ;
- il Consiglio
Direttivo ;
- il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario
organizzativo ed il Segretario amministrativo ;
- i Revisori
dei Conti ;
- il Collegio
dei Probiviri.
ART. 9 DURATA E
SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
- Gli organi
dell'A.N.A.T. & SPETTACOLO vengono eletti a
scrutinio segreto.
- Gli eletti in
Organi collegiali non possono delegare ad altri
le loro funzioni e decadono automaticamente dalla
carica in caso di assenza ingiustificata per tre
sedute consecutive.
- Le cariche
elettive hanno la durata di tre anni . E' ammessa
la rieleggibilità.
- Non può
assumere cariche o decade dalla carica ricoperta
che abbia violato le norme statutarie o non sia
in regola con il pagamento dei contributi
relativi all'esercizio in corso.
ART. 10
ASSEMBLEA : COMPOSIZIONE
- L'Assemblea
dell'A.N.A.T. & SPETTACOLO è composta da
tutti gli associati .
- Ogni socio
non può essere portavoce di più di tre deleghe.
ART. 11
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- L'Assemblea
composta da tutti gli associati, è convocata dal
Presidente. La comunicazione della convocazione
deve essere spedita con lettera semplice agli
interessati almeno dieci giorni prima della data
fissata, e deve contenere indicazioni precise
sugli argomenti all'ordine del giorno, la data,
l'ora e il luogo dell'Assemblea.
- L'Assemblea
degli associati si riunisce in seduta ordinaria
almeno una volta all'anno. I compiti
dell'Assemblea sono :
- approvare
il bilancio preventivo e consuntivo;
- discutere
ed approvare il programma annuale del
Consiglio Direttivo;
- approvare
regolamenti interni proposti dal Consiglio
Direttivo ;
- eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo, in base
ai requisiti indicati in appendice al
presente statuto, i Probiviri ed i Revisori
dei Conti, un Presidente Onorario e dei Soci
Onorari ;
- stabilire
la composizione numerica del Consiglio
Direttivo. L'assemblea si riunisce in seduta
straordinaria su richiesta di almeno un terzo
degli associati o di almeno un terzo dei
membri del Consiglio Direttivo, o per
volontà del Presidente ogni qual volta egli
ne ravvisi la necessità.
ART. 12
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
- Le assemblee
sono valide con la presenza di tanti associati
costituenti almeno la metà più uno degli
associati iscritti e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli associati presenti.
La seconda convocazione può avere luogo anche un
giorno successivo alla prima. Le assemblee
indette per l'elezione degli organi
dell'associazione, sono valide se è presente la
maggioranza assoluta degli associati. Le
deliberazioni comunque vengono prese a
maggioranza dei votanti e presenti.
- Alle
assemblee convocate per modificare lo Statuto o
per sciogliere l'Associazione, debbono essere
presenti almeno i due terzi degli associati. Le
deliberazioni relative vanno prese a maggioranza
dei presenti e redatte su apposito verbale.
ART. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO : COMPOSIZIONE
- il Consiglio
Direttivo è composto da un minimo di sette ad un
massimo di tredici membri eletti tra i soci
dell'Assemblea ;
- dal
Presidente Onorario, se nominato ;
- in caso di
vacanza di un membro del Consiglio subentrerà il
primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio
stesso provvederà alla cooptazione ;
- il Consiglio
è convocato dal Presidente, che lo presiede o in
caso di sua assenza o impedimento dal vice
presidente ogni volta che lo ritenga necessario e
tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo
dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori
dei Conti ;
- nel caso in
cui la convocazione sia richiesta dal prescritto
numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori
dei Conti, il Presidente deve provvedere entro
quindici giorni dalla data di ricezione della
richiesta ; in mancanza vi provvederà entro i
successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori
dei Conti ;
- l'avviso di
convocazione deve contenere l'indicazione del
luogo, del giorno, dell'ora nonché l'ordine del
giorno della riunione ;
- la
convocazione deve avvenire con preavviso di
almeno otto giorni : Nei casi di urgenza la
convocazione può avvenire anche telefonicamente
con preavviso di almeno tre giorni ;
- ciascun
membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle
votazioni palesi, in caso di parità, prevale la
parte che comprende il voto del Presidente ;
nelle votazioni segrete la votazione sarà
ripetuta e in caso di ulteriore parità la
proposta si intende respinta ;
- le votazioni
del Consiglio Direttivo sono di norma palesi,
salvo che richiedano diversamente il Presidente
oppure un terzo dei presenti e salvo che
riguardino persone.
ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO : COMPETENZE
Spetta al
Consiglio Direttivo :
- Operare per
il raggiungimento dei fini statutari in relazione
agli interessi delle categorie rappresentate, in
armonia con quelli generali di tutti gli
associati :
- eleggere
al suo interno, alla prima riunione dal suo
insediamento, il Presidente, il
Vicepresidente, il Segretario Organizzativo
ed il Segretario Amministrativo ;
- esaminare
e studiare tutti i problemi riguardanti le
categorie rappresentate ;
- stipulare
accordi nazionali ed internazionali ;
- esercitare,
in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea
generale dei soci ; le deliberazioni così
prese dovranno tuttavia essere sottoposte
alla ratifica dell'assemblea nella sua prima
seduta ;
- designare
i rappresentanti dell'Associazione in
qualsiasi organo, comitato o commissione in
cui tale rappresentanza sia richiesta o
prescritta ;
- aderire a
tutti i compiti che siano ad esso
espressamente demandati dal presente statuto
o dall'Assemblea Generale dei Soci ;
- deliberare
inappellabilmente la decadenza dalle cariche
sociali dei membri ingiustificatamente
assenti per tre sedute consecutive ;
- elaborare
il bilancio preventivo entro il mese di
ottobre di ciascun anno, da presentare per
l'approvazione dell'assemblea generale dei
soci ;
- elaborare
il bilancio consuntivo entro il ventotto
febbraio ;
- invitare
alla riunione, ove lo ritenga opportuno,
persone particolarmente esperte su
determinati importanti problemi allo scopo di
sentirne il parere. Le deliberazioni del
Consiglio Direttivo prese in conformità al
presente statuto impegnano tutti gli
iscritti.
ART. 15
PRESIDENTE
- Il Presidente
eletto dal Consiglio Direttivo rappresenta
l'Associazione ad ogni effetto di legge e
statutari : ha poteri di firma che può delegare.
- Il Presidente
:
- dà
esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea
e del consiglio adottando i provvedimenti
necessari per il conseguimento dei fini
sociali ;
- presiede
le riunioni del consiglio ;
- può
compiere tutti gli atti, che si rendessero
necessari, nell'interesse dell'Associazione ;
- vigila
sull'ordinamento dei servizi e sugli atti
amministrativi ;
- redige la
relazione politica da presentare al Consiglio
ed all'Assemblea. In caso di sua assenza o di
impedimento le sue attribuzioni o funzioni
sono devolute al Vicepresidente nazionale.
ART. 16
REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio
dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
eletti dall'Assemblea Generale dei Soci .
- Ha funzioni
di controllo sulla gestione amministrativa e ne
riferisce all `Assemblea ; può partecipare senza
diritto di voto alle riunioni del Consiglio
Direttivo.
- In occasione
della sua riunione il Collegio provvede a
nominare il Presidente.
- Il Collegio
dei Revisori dei Conti predispone una relazione
annuale da presentare all'Assemblea in sede di
approvazione del bilancio consuntivo.
- I membri
durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- La carica di
Revisore dei Conti è incompatibile con ogni
altra carica all'interno dell'Associazione.
ART. 17
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- I Probiviri
debbono essere persone autorevoli per prestigio e
qualità morali. Il loro compito è quello di
intervenire in caso di controversie interne
all'Associazione o in occasione di episodi che
possono turbare la vita dell'Associazione stessa
o offuscare il suo nome. Con apposita relazione
scritta richiamano i singoli associati ai loro
doveri e propongono al Direttivo sia di radiare,
sia di rifiutare le richiesta di iscrizione.
- Il
Collegio dei Probiviri è composto da tre
membri eletti dall'Assemblea ;
- durano in
carica un triennio e sono rieleggibili ;
- la carica
è incompatibile con ogni altra carica
all'interno dell'Associazione ;
- in
occasione della sua prima riunione il
Collegio provvede a nominare il Presidente.
ART. 18
PATRIMONIO SOCIALE
- Il patrimonio
sociale è formato :
- dai beni
mobili ed immobili e valori che a qualsiasi
titolo vengano in legittimo possesso
dell'Associazione ;
- dai
proventi delle quote sociali dai contributi
dei soci, dalle eccedenze attive delle
gestioni attuali.
ART. 19 QUOTE E
CONTRIBUTI
L'Associazione
dispone dei seguenti fondi :
- quote annuali
dell'associazione, da versarsi entro trenta
giorni dalla relativa delibera ;
- contributi
supplementari e/o corrispettivi specifici
deliberati dall'Assemblea ordinaria su proposta
del Consiglio Direttivo, commisurati in ragione
proporzionale ai proventi complessivi incassati
per il tramite dell'Associazione e da versarsi
nel termine stabilito dall'Assemblea . Obbligati
al pagamento dei fondi di cui sopra sono gli
Associati.
ART. 20
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario dell'Associazione inizia il 1° Gennaio e
termina il 31 Dicembre di ogni anno.
ART. 21
SCIOGLIMENTO
Nel caso di
cessazione dell'attività, per le cause previste dal
Codice Civile, lo scioglimento è deliberato
dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o
più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali
compensi. Per tutto quanto non previsto dal presente
statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti
dello Stato in maniera specifica.
APPENDICE
Proposta di
sistema elettorale per il Consiglio Direttivo . Possono
candidarsi :
- I componenti
del Consiglio Direttivo uscente.
- Coloro che
abbiano i seguenti requisiti :
- essere
iscritto da almeno due anni consecutivi ;
- aver
partecipato, come minimo, ad un'Assemblea
Generale ;
- aver
presentato almeno due nuovi iscritti ;
- aver
rispettato doveri di solidarietà o di
correttezza derivanti dal vincolo
associativo. Chiunque fosse nelle condizioni
per candidarsi, deve formulare una richiesta
scritta entro 10 giorni prima della
convocazione delle elezioni con lettera
raccomandata AR indirizzata al Presidente
dell'Associazione il quale provvederà alla
compilazione di una lista. Possono essere
date tredici preferenze. Nel caso in cui il
socio risulti assente può esprimere il suo
voto con delega scritta affidata ad un membro
presente il quale non può avere più di tre
deleghe. Risultano eletti i primi tredici
candidati tra coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze. A parità di
preferenze risulta eletto il candidato con la
maggiore anzianità di adesione
all'Associazione.
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